Sez. U, Sentenza n. 6950 del 23/06/1993 (Rv. 482884 - 01)
Patrimonio dello Stato e degli enti pubblici - Indisponibile - Per destinazione | A pubblici servizi - ConfigurabilitĂ - Condizioni - Bene - Destinazione effettiva allo specifico servizio - NecessitĂ .
Patrimonio dello Stato e degli enti pubblici - Indisponibile - Per destinazione
Un bene, in tanto può considerarsi appartenente al patrimonio indisponibile per essere destinato a pubblici servizi a norma del terzo comma dell'art. 826 cod. civ., in quanto abbia una effettiva destinazione a quel servizio, non essendo sufficiente la determinazione dell'Ente pubblico di imprimere al bene il carattere di patrimonio indisponibile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 826 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)