Sez. U, Sentenza n. 6794 del 15/06/1991 (Rv. 472696 - 01)
Riscossione delle imposte - A mezzo ruoli (tributi diretti) (Disciplina anteriore alla riforma tributaria del 1972) - Riscossione esattoriale - Pagamento delle imposte - Cartelle | Notifica - Pagamento - Invalidità ed illegittimità della cartella - Azione di risarcimento dei danni - Giurisdizione del giudice ordinario.
Riscossione delle imposte - A mezzo ruoli (tributi diretti) (Disciplina anteriore alla riforma tributaria del 1972) - Riscossione esattoriale - Pagamento delle imposte - Cartelle
Qualora il contribuente, dopo la notifica di cartella esattoriale, provveda al pagamento delle relative somme, al di fuori e senza attendere l'inizio dell'esecuzione, e poi agisca in via risarcitoria contro l'esattore, deducendo l'invalidità ed illegittimità di detta cartella, per difetto di indicazioni circa i corrispondenti titoli creditori, la relativa domanda, non attenendo alla materia devoluta alle commissioni tributarie, ed altresì esulando dalle previsioni degli artt. 53 e 54 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (che postulano detta esecuzione), spetta alla cognizione del giudice ordinario, ricollegandosi alla tutela di una posizione di diritto soggettivo (integrità del patrimonio), ed inoltre, in considerazione del suo oggetto, non incluso nelle disposizioni dell'art. 9 cod. proc. civ., resta regolata dalle comuni norme sulla competenza per valore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 53 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)