Sez. U, Sentenza n. 2095 del 25/03/1986 (Rv. 445290 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - PAGAMENTO TARDIVO DI CREDITI DI LAVORO - POSSIBILITÀ DI CHIEDERE LA RIVALUTAZIONE E GLI INTERESSI - SUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - PAGAMENTO TARDIVO DI CREDITI DI LAVORO - POSSIBILITÀ DI CHIEDERE LA RIVALUTAZIONE E GLI INTERESSI - SUSSISTENZA.*
Qualora il credito del lavoratore venga tardivamente regolato, con il versamento da parte del debitore di una somma che non tenga conto della rivalutazione contemplata dall'art. 429 terzo comma cod. proc. civ., e dei relativi interessi, deve riconoscersi al lavoratore medesimo la facoltà di chiedere al giudice una pronuncia che attribuisca e liquidi detta rivalutazione e detti interessi, atteso che la citata norma non si esaurisce in una disposizione processuale, operante in Sede di condanna al pagamento di credito di lavoro, ma ha natura anche sostanziale, in quanto determina una componente del credito stesso, per il cui pagamento il lavoratore, al pari di qualsiasi creditore parzialmente soddisfatto, può autonomamente agire. (V 1146/84, mass n 433283; (V 3090/80, mass n 406860).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)