diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3090 del 10/05/1980 (Rv. 406860 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - DEDUZIONE IN GIUDIZIO AUTONOMO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406860-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - DEDUZIONE IN GIUDIZIO AUTONOMO - AMMISSIBILITA.*

La norma di cui all'art 429, comma terzo, cod proc civ in tema di rivalutazione monetaria, attribuisce un diritto soggettivo perfetto a tale rivalutazione al lavoratore, che puo farlo valere autonomamente come nell'ipotesi in cui il credito sia stato spontaneamente, ma in ritardo adempiuto, ed il debitore abbia rifiutato di riconoscere il danno da svalutazione monetaria in via stragiudiziale, senza che il carattere processuale della suddetta norma comporti quella necessaria connessione di giudizi, analoga a quella giustificante la Competenza funzionale per il diverso istituto della responsabilita aggravata ex art 96 cod proc civ. (Conf 5057/79, mass n 401705).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)