Sez. L, Sentenza n. 21082 del 16/09/2013 (Rv. 627867 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Differenza tra rettifica e revisione della rendita - Presupposti e condizioni - Qualificazione dell'atto - Criterio determinante - Volontà che sorregge l'atto - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE
In tema di modificazione, totale o parziale, della rendita per inabilità conseguente a infortunio o malattia professionale, la qualificazione della modificazione operata dall'INAIL quale rettifica o revisione non è determinata dal "nomen juris" imposto dal provvedimento amministrativo, né dal risultato dell'accertamento emerso dal giudizio su di esso, ma deve essere preminentemente fondata sull'effettiva volontà che sorregge l'atto, distinguendo se sia finalizzato a correggere l'iniziale riconoscimento per emendarlo dall'errore da cui era affetto (nel qual caso si ha rettifica), ovvero ad adeguarlo all'intervenuto mutamento delle condizioni dell'attitudine lavorativa (ove si ha revisione), restando sottoposte le due fattispecie a differente disciplina relativa a criteri, metodi e strumenti del suo accertamento e a decorrenza del termine di esercizio della relativa facoltà.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 137 CORTE COST., Legge 23/02/2000 num. 38 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)