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Sez. L, Sentenza n. 6831 del 07/04/2004 (Rv. 571924 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Rettifica per erroneità della iniziale valutazione da parte dell'INAIL - Differenza dalla revisione della rendita - Presupposti e condizioni - Qualificazione dell'atto - Criterio determinante - Volontà.
Stato
decisa il 2004-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571924-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE

In materia di rendita per inabilità conseguente a infortunio o malattia professionale, la rettifica si differenzia dalla revisione non solo per la sua causa (errore dell'istituto e non miglioramento dell'attitudine lavorativa) bensì per la disciplina relativa ai criteri, metodi e strumenti del suo accertamento e alla decorrenza del termine in cui l'Istituto può esercitare la facoltà, risultando pertanto necessario, ove si contesti la natura (di revisione o rettifica) dell'atto dell'Istituto, procedere preliminarmente alla qualificazione, che, trattandosi di giudizio di fatto, compete al giudice di merito. Detta qualificazione non è determinata dal "nomen juris" imposto dal provvedimento amministrativo, né dal risultato dell'accertamento emerso dal giudizio su di esso, ma deve essere preminentemente fondata sull'effettiva volontà che sorregge l'atto, distinguendo se sia finalizzato a correggere l'iniziale riconoscimento per emendarlo dall'errore da cui era affetto, ovvero di adeguarlo all'intervenuto mutamento delle condizioni dell'attitudine lavorativa.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 137 CORTE COST., Legge 23/02/2000 num. 38 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)