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Sez. L, Sentenza n. 2486 del 16/03/1994 (Rv. 485735 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione | Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa all'art. 17 C.C.N.L. per i dipendenti della cassa di risparmio in tema di fissazione nei bandi di concorso di un'età minima per l'assunzione.
Stato
decisa il 1994-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485735-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica negoziale. (Nella specie, è stata confermata la decisione dei giudici di merito secondo cui la contrattazione collettiva per i dipendenti delle casse di risparmio, art. 17 del C.C.N.L. 9 marzo 1983, prevedendo un'età minima ed un'età massima per l'assunzione, consente alle aziende interessate di fissare in bandi di concorso un'età minima per l'assunzione superiore a quella stabilita dal contratto stesso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)