Sez. 3, Sentenza n. 9781 del 15/03/1995 Ud. (dep. 22/09/1995) Rv. 202859 - 01
Sentenza penale - Motivazione - Benefici in genere | Diniego in considerazione "della assenza di resipiscenza processuale dell'imputato" - Illegittimità - Ragione - Fattispecie.
Sentenza penale - Motivazione - Benefici in genere
I benefici di legge non possono essere negati in considerazione "della assenza di resipiscenza processuale" dell'imputato che non consente una prognosi favorevole. Infatti, l'esercizio del diritto di difendersi - in cui finisce per sostanziarsi l'assenza della resipiscenza processuale - non può essere assunto ai sensi dell'art. 133 cod. pen. come elemento in base al quale dedurre una futura capacità a delinquere. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio, la S.C. ha altresì ritenuto incomprensibile l'accenno - anch'esso per motivare il diniego - alla qualifica dell'imputato (semplice gestore di un distributore di carburante).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 175 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)