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Sez. 3, Sentenza n. 50565 del 29/10/2015 Ud. (dep. 28/12/2015) Rv. 265592 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE | Confessione dell'imputato e protesta di innocenza - Valutazione ai fini della concessione del beneficio.
Stato
decisa il 2015-10-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265592-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE

In tema di circostanze attenuanti generiche, mentre la confessione dell'imputato, tanto più se spontanea e indicativa di uno stato di resipiscenza, può essere valutata come elemento favorevole, ai fini della concessione del predetto beneficio, per contro la protesta d'innocenza, pur di fronte all'evidenza delle prove di colpevolezza, non può essere assunta, da sola, come elemento decisivo sfavorevole alla concessione stessa, non esistendo nel vigente ordinamento un principio giuridico per cui le attenuanti generiche debbano essere negate all'imputato che non confessi di aver commesso il fatto, quale che sia l'efficacia delle prove di reità.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)