Sez. 1, Sentenza n. 1031 del 10/11/2005 Ud. (dep. 12/01/2006) Rv. 233375 - 01
PROVE - CHIAMATA DI CORREO | Frazionabilità - Sussistenza - Condizioni di applicabilità.
PROVE - CHIAMATA DI CORREO
Il principio della valutazione frazionata delle dichiarazioni rese da chiamanti in correità, in conformità alle regole fissate dall'art. 192, commi terzo e quarto, cod. proc. pen., si applica sia ai collaboratori coimputati sia ai collaboratori testimoni, con possibilità, quindi, di attribuire valenza probatoria solo a quelle parti delle dichiarazioni testimoniali suffragate da idonei elementi di riscontro.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)