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Sez. 1, Sentenza n. 1031 del 10/11/2005 Ud. (dep. 12/01/2006) Rv. 233375 - 01

PROVE - CHIAMATA DI CORREO | Frazionabilità - Sussistenza - Condizioni di applicabilità.
Stato
decisa il 2005-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233375-01

PROVE - CHIAMATA DI CORREO

Il principio della valutazione frazionata delle dichiarazioni rese da chiamanti in correità, in conformità alle regole fissate dall'art. 192, commi terzo e quarto, cod. proc. pen., si applica sia ai collaboratori coimputati sia ai collaboratori testimoni, con possibilità, quindi, di attribuire valenza probatoria solo a quelle parti delle dichiarazioni testimoniali suffragate da idonei elementi di riscontro.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)