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Sez. 1, Sentenza n. 16674 del 10/12/2010 Ud. (dep. 29/04/2011) Rv. 249956 - 01

PROVE - CHIAMATA DI CORREO | Principio di frazionabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2010-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249956-01

PROVE - CHIAMATA DI CORREO

La valutazione della chiamata in correità che contenga accuse nei confronti di più persone deve avvenire in modo frazionato per verificare l'esistenza dei riscontri individualizzanti a carico di ciascun accusato, non potendo estendersi l'affidabilità delle dichiarazioni del chiamante, che pure trovino conferme oggettive negli accertati elementi del fatto criminoso e soggettive nei confronti di uno dei chiamati, a un altro chiamato sulla base di reciproche inferenze totalizzanti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)