Sez. 1, Sentenza n. 16674 del 10/12/2010 Ud. (dep. 29/04/2011) Rv. 249956 - 01
PROVE - CHIAMATA DI CORREO | Principio di frazionabilità - Conseguenze.
PROVE - CHIAMATA DI CORREO
La valutazione della chiamata in correità che contenga accuse nei confronti di più persone deve avvenire in modo frazionato per verificare l'esistenza dei riscontri individualizzanti a carico di ciascun accusato, non potendo estendersi l'affidabilità delle dichiarazioni del chiamante, che pure trovino conferme oggettive negli accertati elementi del fatto criminoso e soggettive nei confronti di uno dei chiamati, a un altro chiamato sulla base di reciproche inferenze totalizzanti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)