Sez. 3, Sentenza n. 1713 del 17/05/1969 (Rv. 340708 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO - LIMITI - TERMINI SCADENTI DOPO IL 15 SETTEMBRE - INAPPLICABILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO - LIMITI - TERMINI SCADENTI DOPO IL 15 SETTEMBRE - INAPPLICABILITA.*
L'art. 1, comma primo, della legge 14 luglio 1965 n.818, il quale dispone che il corso dei termini processuali scadenti fra il primo agosto ed il quindici settembre e sospeso di diritto fino a questa ultima data, deve essere interpretato, tenendo conto sia della espressione letterale delle parole che della ratio legis, nel senso che la sospensione concerne esclusivamente i termini che scadono entro il suddetto periodo e non i termini che scadono dopo di esso. (Conf. 1665-69 57-69, massima n. 337886 3800-68, massima n.337214 3697-68, massima n. 337007 3529-68, massima n. 336690).*
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)