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Sez. 1, Sentenza n. 3529 del 25/10/1968 (Rv. 336690 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO - APPLICABILITA AI SOLI TERMINI SCADENTI ENTRO TALE PERIODO.*
Stato
decisa il 1968-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336690-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO - APPLICABILITA AI SOLI TERMINI SCADENTI ENTRO TALE PERIODO.*

L'art.1, comma 1, della l.14 luglio 1965, n.818, il quale dispone che il corso dei termini processuali scadenti fra il primo agosto ed il 15 settembre e sospeso di diritto fino a quest'ultima data, deve essere interpretato tenendo conto sia della espressione letterale delle parole che della ratio legis, nel senso che la sospensione concerne esclusivamente i termini che scadono entro il suddetto periodo, e non concerne invece i termini che scadono dopo di esso. (nella specie, la Corte regolatrice ha dichiarato inammissibile il ricorso per Cassazione proposto in data 3 novembre 1965, avverso sentenza notificata il 23 luglio 1965). Conforme alle sentenze n.3501-68 mass. N.336652 n.1457-68, mass. N. N. 333111 n.78-68, mass. N.330908 n.31-67, mass. N.325642.*

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)