Sez. 1, Sentenza n. 9429 del 10/08/1992 (Rv. 478494 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Ripartizione dell'attivo - Ordine di distribuzione - In genere | Beni gravanti da garanzie reali speciali - Spese prededucibili - Incidenza.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Ripartizione dell'attivo - Ordine di distribuzione - In genere
La prededuzione, ex art. 111 della legge fallimentare, delle spese non incide egualmente su tutto l'attivo, poiché ove si tratti di beni gravati da garanzie reali speciali, dette spese rilevano nei soli limiti nei quali esse si ricolleghino all'accertamento, e alla liquidazione di tali beni, ovvero siano attinenti ad attività di amministrazione direttamente rivolte all'incremento di beni stessi oppure a realizzare specifica utilità ai relativi creditori garantiti.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)