Sez. 1, Sentenza n. 2329 del 02/02/2006 (Rv. 588396 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - IN GENERE | Ricavato delle vendita di beni oggetto di garanzia speciale - Ripartizione - Spese in prededuzione - Incidenza - Limiti.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - IN GENERE
In sede di riparto dell'attivo, la prededuzione delle spese sostenute nel corso della procedura fallimentare incide sul ricavato del bene oggetto di garanzia speciale nei limiti in cui tali spese si riferiscano all'esecuzione relativa a detto bene, e tali limiti vanno individuati nelle spese specificamente sostenute per l'amministrazione e liquidazione del medesimo bene e in un'aliquota delle spese generali, da calcolarsi, in relazione alle circostanze concrete, in misura corrispondente (secondo l'apprezzamento del giudice di merito) all'utilità - anche solo potenziale, cioè sperata, ma non concretamente realizzata - del creditore garantito.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Legge Falliment. art. 111 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)