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Sez. 1, Sentenza n. 3686 del 14/04/1999 (Rv. 525358 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI | Omessa comunicazione, alle parti costituite della sentenza sulla competenza in mancanza della notifica ad istanza di parte - Decorrenza del termine - Data del deposito della sentenza - Durata del termine - Annuale ex art. 327 cod. proc. civ..
Stato
decisa il 1999-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525358-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI

Qualora il mancato rinvenimento tra gli atti del giudizio di cassazione del fascicolo di merito (ancorché trasmesso) renda impossibile la verifica dell'effettuata comunicazione ai procuratori delle parti del dispositivo della sentenza impugnata con il regolamento di competenza, il ricorso può essere ritenuto tempestivo se notificato nel termine dell'art. 327 cod. proc. civ. decorrente dalla data di notificazione della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)