Sez. U, Sentenza n. 9818 del 09/11/1996 (Rv. 500451 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI | Per la proposizione del regolamento ad istanza di parte - Ipotesi dell'omessa o incompleta comunicazione, alle parti costituite, della sentenza sulla competenza in mancanza della notificazione della stessa ad istanza di parte - Decorrenza del termine - Dalla data del deposito della sentenza - Durata del termine - Annuale ex art. 327 cod. proc. civ..
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI
Il termine per la proposizione del regolamento di competenza ad istanza di parte decorre - sia nell'ipotesi in cui, essendo costituite tutte le parti del giudizio, non risulti l'avvenuta comunicazione, ai sensi dell'art. 47, secondo comma, cod. proc. civ., della sentenza che abbia pronunciato sulla competenza (ipotesi alla quale deve ascriversi, in particolare, anche quella della mancanza agli atti della prova dell'effettivo recapito alla parte interessata del relativo biglietto, pur compilato dal cancelliere), ovvero la comunicazione sia avvenuta in maniera incompleta ed inidonea quindi a fornire al destinatario la completa conoscenza dell'atto, e non risulti la notificazione della sentenza ad iniziativa della controparte (considerata equipollente alla comunicazione), sia nell'ipotesi in cui la comunicazione non sia prevista (con riguardo al contumace) - dalla data del deposito della sentenza ed ha durata annuale ai sensi dell'art. 327 cod. proc. civ., da ritenersi applicabile anche al regolamento di competenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)