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Sez. 4, Sentenza n. 10930 del 26/04/1985 Ud. (dep. 21/11/1985) Rv. 171139 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - REVOCA D'UFFICIO IN APPELLO DEL BENEFICIO ERRONEAMENTE CONCESSO DAL PRIMO GIUDICE, IN MANCANZA DI GRAVAME DEL P.M. - LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-04-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171139-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - REVOCA D'UFFICIO IN APPELLO DEL BENEFICIO ERRONEAMENTE CONCESSO DAL PRIMO GIUDICE, IN MANCANZA DI GRAVAME DEL P.M. - LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*

Nel caso di appello proposto dal solo imputato, il giudice non ha facoltà di pronunciare di propria iniziativa, in pregiudizio dello appellante medesimo, la revoca della sospensione condizionale della pena erroneamente concessa dal primo giudice, in quanto la concessione di tale beneficio comporta in ogni caso una valutazione di merito sulla sussistenza delle condizioni che la legittimano, il cui riesame, in difetto di gravame del P.m., è precluso in appello. (Conf mass n 167852).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 175 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)