Sez. U, Sentenza n. 1474 del 24/11/1984 Ud. (dep. 12/02/1985) Rv. 167852 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - REVOCA DI UFFICIO IN APPELLO DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE E DELLA NON MENZIONE CONCESSA CON LA SENTENZA DI PRIMO GRADO APPELLATA DAL SOLO IMPUTATO - ILLEGITTIMITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - REVOCA DI UFFICIO IN APPELLO DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE E DELLA NON MENZIONE CONCESSA CON LA SENTENZA DI PRIMO GRADO APPELLATA DAL SOLO IMPUTATO - ILLEGITTIMITÀ.*
Nel caso di appello proposto dal solo imputato il giudice non ha facoltà di pronunciare di propria iniziativa, in pregiudizio dell'appellante medesimo, la revoca della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario, concesse dal primo giudice in applicazione degli artt. 163, 164 e 175 cod. pen., in quanto la concessione di tali benefici, comporta in ogni caso una valutazione di merito sulla sussistenza delle condizioni che la legittimano, in difetto di gravame del pubblico ministero, sottratta al Sindacato del giudice di secondo grado.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 175 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)