Sez. 2, Sentenza n. 7253 del 21/01/2026 Ud. (dep. 23/02/2026) Rv. 289483-02
SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Prescrizione del reato sopravvenuta in grado di appello - Riconoscibilità del danno all'immagine della pubblica amministrazione costituita parte civile - Possibilità - Sussistenza - Ragioni - Indicazioni.
SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
In tema di risarcimento del danno, il giudice di appello che dichiara non doversi procedere per l'intervenuta prescrizione del reato può riconoscere, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., il danno all'immagine subito dall'amministrazione costituitasi parte civile, a nulla rilevando che la relativa azione, come previsto dall'art. 17, comma 30-ter, d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, non sia promovibile innanzi alla Corte dei conti, in quanto resta ferma l'azionabilità della pretesa dinnanzi al giudice ordinario, civile o penale.
Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 17 com. 30 CORTE COST., Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)