Sez. 6, Sentenza n. 48603 del 27/09/2017 Ud. (dep. 23/10/2017) Rv. 271568 - 01
SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Danno all'immagine di ente pubblico - Legittimazione esclusiva della Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti - Esclusione - Costituzione di parte civile nel giudizio penale - Ammissibilità - Ragioni.
SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
In tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, è ammessa la costituzione di parte civile per far valere il risarcimento del danno all'immagine arrecato all'ente pubblico, non essendo prevista una riserva di giurisdizione esclusiva in favore del giudice contabile, in quanto l'art.17, comma 3-ter, legge 3 agosto 2009, n.102, nel prevedere la proposizione dell'azione risarcitoria da parte della Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti nel giudizio erariale, si limita a circoscrivere oggettivamente l'ambito di operatività dell'azione, senza introdurre una preclusione alla proposizione della stessa dinanzi al giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Legge 27/03/2001 num. 97 art. 7, Legge 03/08/2009 num. 102 art. 17 com. 3 n. 3, Legge 03/08/2009 num. 102 art. 17 com. 3 n. 3, Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)