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Sez. 3, Sentenza n. 772 del 07/02/1986 (Rv. 444316 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - IN GENERE - INDENNITÀ - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 14, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 11 DEL 1971 - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1986-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444316-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - IN GENERE - INDENNITÀ - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 14, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 11 DEL 1971 - EFFETTI.*

In tema di miglioramenti eseguiti dall'affittuario al fondo rustico, l'art. 1651, dopo essere stato abrogato dall'art. 29 della legge n. 11 del 1971, ha riacquistato vigore a seguito ed in relazione alla sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 14 di detta legge (sentenza n. 153 del 1977 della Corte costituzionale). (Conf 4378/83, mass n 429289).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1651, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 14 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)