Sez. 3, Sentenza n. 4378 del 25/06/1983 (Rv. 429289 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - IN GENERE - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEL SECONDO COMMA DELL'ART. 14 DELLA LEGGE N. 11 DEL 1971 - CONSEGUENZE - REVIVISCENZA DELLA DISCIPLINA EX ART. 1651 COD. CIV. - SPESE PER RIPARAZIONI SOSTENUTE DALL'AFFITTUARIO - DISCIPLINA EX ART. 16 DELLA STESSA LEGGE - PERSISTENZA.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - IN GENERE - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEL SECONDO COMMA DELL'ART. 14 DELLA LEGGE N. 11 DEL 1971 - CONSEGUENZE - REVIVISCENZA DELLA DISCIPLINA EX ART. 1651 COD. CIV. - SPESE PER RIPARAZIONI SOSTENUTE DALL'AFFITTUARIO - DISCIPLINA EX ART. 16 DELLA STESSA LEGGE - PERSISTENZA.*
L'art. 1651 cod. civ., contenente la disciplina per i miglioramenti apportati al fondo rustico dall'affittuario, dopo essere stato abrogato dall'art. 29 della legge 11 febbraio 1971 n. 11, ha riacquistato vigore a seguito ed in relazione alla sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale (con la sentenza n. 153 del 1977) del secondo comma dell'art. 14 di detta legge, senza, quindi, alcuna incidenza sulla disciplina dettata dall'art. 16 della stessa legge per le spese per riparazioni sostenute dall'affittuario. (V 3284/79, mass n 399669).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1651, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 14 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)