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Sez. 3, Sentenza n. 3009 del 22/09/1995 Cc. (dep. 16/11/1995) Rv. 202792 - 01

Misure cautelari - Reali - Impugnazione - Riesame - In genere | Rigetto di istanza di revoca di sequestro da parte del tribunale - Erronea dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione - Efficacia del provvedimento - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-09-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202792-01

Misure cautelari - Reali - Impugnazione - Riesame - In genere

Nel caso in cui il Tribunale, in sede di riesame o appello di misura cautelare, rigetta l'istanza di revoca ritenendo erroneamente inammissibile l'impugnazione, l'annullamento dell'ordinanza da parte della Corte di Cassazione non comporta il venir meno dell'efficacia del provvedimento di rigetto, essendo comunque tempestivamente intervenuta una decisione, seppur erronea, sull'appello.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)