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Sez. U, Sentenza n. 27777 del 11/07/2006 Cc. (dep. 03/08/2006) Rv. 234213 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - TERMINE | Termine per il difensore - Decorrenza - Esecuzione del sequestro o sua conoscenza - Data di notificazione - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234213-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - TERMINE

In tema di misure cautelari reali, il difensore dell'indagato, pur essendo legittimato ad impugnare il provvedimento che dispone il sequestro conservativo o quello preventivo, non ha diritto alla notificazione dell'avviso di deposito. Conseguentemente, ai fini della decorrenza del termine per la presentazione della richiesta di riesame (che é unico per il difensore e per l'indagato) occorre fare riferimento al momento dell'esecuzione del sequestro o della sua effettiva conoscenza, e non al dato formale della notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 99, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 128, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)