Sez. U, Sentenza n. 2462 del 14/10/1967 (Rv. 329759 - 01)
SFRUTTAMENTO DEL SOTTOSUOLO - CAVE E TORBIERE - CAVA DI MARMO - CAVE DI MASSA E CARRARA - REGIME GIURIDICO - VIGENZA DELLA DISCIPLINA ESTENSE PREUNITARIA (PER MANCATA EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO EX ART 64 LEGGE N 1443 DEL 1927) - BENI DI PROPRIETA COMUNALI IN CONCESSIONE A PRIVATI PER LO SFRUTTAMENTO - QUALIFICAZIONE DELLE CAVE COME BENI PATRIMONIALI INDISPONIBILI E DEL DIRITTO DEI CONCESSIONARI COME DIRITTO PARZIARIO DI GODIMENTO DI NATURA PRIVATA - CONTROVERSIA SULLA COLLISIONE DI DUE CONCESSIONI SULLA STESSA CAVA - COMPETENZA GIURISDIZIONALE DELL'AGO.*
SFRUTTAMENTO DEL SOTTOSUOLO - CAVE E TORBIERE - CAVA DI MARMO - CAVE DI MASSA E CARRARA - REGIME GIURIDICO - VIGENZA DELLA DISCIPLINA ESTENSE PREUNITARIA (PER MANCATA EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO EX ART 64 LEGGE N 1443 DEL 1927) - BENI DI PROPRIETA COMUNALI IN CONCESSIONE A PRIVATI PER LO SFRUTTAMENTO - QUALIFICAZIONE DELLE CAVE COME BENI PATRIMONIALI INDISPONIBILI E DEL DIRITTO DEI CONCESSIONARI COME DIRITTO PARZIARIO DI GODIMENTO DI NATURA PRIVATA - CONTROVERSIA SULLA COLLISIONE DI DUE CONCESSIONI SULLA STESSA CAVA - COMPETENZA GIURISDIZIONALE DELL'AGO.*
Nel sistema delle leggi preunitarie vigenti nel territorio estense (legge estense uno febbraio millesettecentocinquantuno di Maria teresa e regolamento dei ducali domini di massa e Carrara quattordici luglio milleottocentoquarantasei articolo otto, nove e dieci e della provincia della lunigiana estense (le cave gia aperte e intestate ai privati nei termini stabiliti dalla legge del 1751 erano considerate di proprieta privata, mentre tutte le altre erano comunali. Queste ultime costituivano beni di proprieta perpetua ed inalienabile dei comuni da concedersi per lo sfruttamento ai privati, i quali, attraverso la concessione, acquistavano un diritto denominato 'livello perpetuò trasmissibile a chiunque, sia per successione causa di morte sia per atto tra vivi, salvo che fossero in decadenza. Il livellario doveva, ogni ventinove anni, riconoscere il diretto dominio del comune, a mezzo di nuovo strumento. Tale disciplina e rimasta in vigore, per le cave di massa e Carrara, anche dopo l'unificazione della legislazione, attuata con la legge 29 luglio 1927, n. 1443, in quanto non e stato emanato il regolamento di cui all'art. 64 delle legge, che demandava ai comuni di massa e Carrara la disciplina, con regolamento da approvarsi dal ministero per l'economia nazionale, delle concessioni dei rispettivi agri marmiferi. Le cave comunali, nell'attuale ordinamento, sono beni patrimoniali indisponibili dei comuni, mentre il diritto dei concessionari si identifica con un vero diritto parziario di godimento di natura privata, simile all'enfiteusi perpetua, ma inaffrancabile. Di conseguenza, in ipotesi di collisioni tra due concessioni, formalmente perfezionatesi, sulla stessa cava, le quali sono tra loro incompatibili riguardando lo stesso oggetto, onde l'una e destinata a cedere all'altra, la controversia va attribuita alla Competenza giurisdizionale dell' AGO, anche se la stessa, ai fini della decisione di merito, debba valutare la validita e l'efficacia dei contrapposti Atti di concessione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 826 CORTE COST., DM 14/07/1846 art. 10, Legge 29/07/1927 num. 1443 art. 64, DM 14/07/1846 art. 9, DM 14/07/1846 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)