Sez. U, Sentenza n. 5118 del 10/05/1995 (Rv. 492206 - 01)
MINIERE, CAVE E TORBIERE - CAVE E TORBIERE - CAVE DI MARMO | Cave di Massa e Carrara - Concessione "livellaria" - Vigenza della disciplina estense preunitaria - Natura giuridica - Concessione amministrativa di bene patrimoniale indisponibile - Controversia inerente al rapporto concessorio - Giurisdizione del giudice amministrativo.
MINIERE, CAVE E TORBIERE - CAVE E TORBIERE - CAVE DI MARMO
Le concessioni livellarie di agri marmiferi di proprietà del Comune di Massa, in forza della legislazione estense del 1846, che è ancora in vigore per effetto dell'art. 64 ultimo comma del R.D. 29 luglio 1927 n. 1443 (cosiddetta legge mineraria), nonché dell'art. 62 lettera c) del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 (che ha trasferito dallo Stato alla Regione l'approvazione degli speciali regolamenti per la disciplina degli agri marmiferi di Massa e Carrara) hanno, attualmente, l'intrinseca natura di concessioni amministrative di un bene del patrimonio indisponibile di quell'ente locale. Ne discende che, ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, la controversia che ha per oggetto una questione relativa ad un rapporto di concessione amministrativa non concernente le indennità, i canoni o altri corrispettivi per essa dovuti, è devoluta alla giurisdizione esclusiva dei tribunali amministrativi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Regio Decr. 29/07/1927 num. 1443 art. 64, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, DPR 24/07/1977 num. 616 art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)