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Sez. 5, Sentenza n. 8628 del 30/05/2012 (Rv. 622736 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - REVOCA E MODIFICA | Accertamento con adesione e pagamento rateale dell'imposta - Omessa prestazione della garanzia prescritta - Conseguenze - Decadenza dal beneficio - Effettivo pagamento delle rate successive alla prima - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2012-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622736-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - REVOCA E MODIFICA

In materia tributaria, decade dai benefici dell'accertamento con adesione il contribuente che, dopo avere versato la prima delle rate concordate, ometta di prestare la prescritta garanzia per il pagamento delle rate successive, a nulla rilevando che queste ultime vengano poi successivamente versate.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 8 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)