Sez. 5, Sentenza n. 22510 del 02/10/2013 (Rv. 628807 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE | Accertamento con adesione ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 218 del 1997 - Pagamento della prima rata e prestazione della garanzia - Valenza - Presupposti di efficacia del concordato - Omessa prestazione della garanzia - Conseguenze - Mancato perfezionamento dell'accertamento con adesione - Termine di prestazione della garanzia - Entro la scadenza della seconda rata - Sufficienza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE
In tema di perfezionamento della procedura di accertamento con adesione del contribuente, ai sensi degli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 218 del 1997, il pagamento della prima rata e la prestazione della garanzia non costituiscono una semplice modalità di esecuzione della procedura, ma un presupposto fondamentale e imprescindibile di efficacia della stessa. Ne consegue che, quando sia omessa la prestazione della garanzia, la procedura non può dirsi perfezionata e permane, nella sua integrità, l'originaria pretesa tributaria, occorrendo che i futuri versamenti siano assicurati mediante la prestazione della garanzia, e non rimessi alla mera diligenza del debitore. Tuttavia il termine di dieci giorni, posto dal comma 3 del cit. art. 8, da un lato opera dal versamento della prima rata (e non dalla redazione dell'atto) e, dall'altro, non è stabilito a pena di invalidità della procedura, bastando che all'Ufficio pervenga in tempo utile, cioè entro la scadenza della seconda rata, la prova del saldo della prima e la prestazione della garanzia.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)