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Sez. 3, Sentenza n. 3123 del 07/05/1983 (Rv. 428035 - 01)

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI IMPRESE ELETTRICHE - PERIODO INTERCORRENTE TRA LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI TRASFERIMENTO E LA DATA DELL'EFFETTIVA CONSEGNA DELL'IMPRESA ELETTRICA ALL'AMMINISTRATORE PROVVISORIO NOMINATO DALL'ENEL - ATTIVITÀ DI TEMPORANEA CUSTODIA E DI TEMPORANEA GESTIONE DELL'AZIENDA SVOLTA DALL'IMPRENDITORE SOGGETTO ALLA NAZIONALIZZAZIONE - NATURA - MANDATO GESTORIO EX LEGA - CONTENUTO ED ESTENSIONE - CONSEGUENZE - FATTO ILLECITO COMMESSO DAL PERSONALE DIPENDENTE - RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PREDETTO IMPRENDITORE EX ART. 2049 COD. CIV. - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1983-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428035-01

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI IMPRESE ELETTRICHE - PERIODO INTERCORRENTE TRA LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI TRASFERIMENTO E LA DATA DELL'EFFETTIVA CONSEGNA DELL'IMPRESA ELETTRICA ALL'AMMINISTRATORE PROVVISORIO NOMINATO DALL'ENEL - ATTIVITÀ DI TEMPORANEA CUSTODIA E DI TEMPORANEA GESTIONE DELL'AZIENDA SVOLTA DALL'IMPRENDITORE SOGGETTO ALLA NAZIONALIZZAZIONE - NATURA - MANDATO GESTORIO EX LEGA - CONTENUTO ED ESTENSIONE - CONSEGUENZE - FATTO ILLECITO COMMESSO DAL PERSONALE DIPENDENTE - RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PREDETTO IMPRENDITORE EX ART. 2049 COD. CIV. - SUSSISTENZA.*

Nel periodo intercorrente fra la data di pubblicazione del decreto di trasferimento all'ENEL di impresa elettrica e la data della effettiva consegna della medesima all'amministratore provvisorio nominato dall'ENEL, l'imprenditore soggetto alla nazionalizzazione, il quale, secondo la previsione degli artt. 12 della legge 6 dicembre 1962 n. 1643 e 2 del d.P.R. 4 febbraio 1963 n. 36, provveda alla temporanea custodia dei beni ed alla temporanea gestione della azienda, e, quindi, all'effettivo Esercizio del potere di direzione e controllo del personale impiegato nelle corrispondenti mansioni (ancorché già passato formalmente alle dipendenze dell'ENEL), senza che vi sia in proposito alcun concreto e diretto intervento dell'ente medesimo, non pone in essere un'attività legata da vincolo o rapporto di subordinazione con l'espropriante, ma espleta un mandato gestorio autonomamente conferitogli dalla legge, che non si esaurisce nel compimento di Atti negoziali ma comprende l'esecuzione delle operazioni materiali o tecniche che si rendano necessarie al mantenimento della funzionalità e dei programmi in corso dell'impresa elettrica. Ne consegue che il fatto illecito commesso da quel personale nel suddetto periodo, pure se inerente alle indicate operazioni materiali e tecniche (nella specie, completamento degli invasi del bacino del Vajont, da cui derivò il disastro dell'ottobre 1963), determina l'insorgere a carico del predetto imprenditore, secondo la previsione dell'art. 2049 cod. civ., di responsabilità civile verso il terzo danneggiato. (V 703/78, mass n 390042).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 12, DPR 04/02/1963 num. 36 art. 2 CORTE COST., DPR 04/02/1963 num. 36 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)