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Sez. U, Sentenza n. 703 del 15/02/1978 (Rv. 390042 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE - RESPONSABILITA CIVILE DELLE IMPRESE ELETTRICHE NAZIONALIZZATE - POTERI DI DIREZIONE EFFETTIVA DEL PERSONALE ADDETTO ALLA CUSTODIA ED ALLA GESTIONE DELLE IMPRESE - NEL PERIODO INTERCORRENTE DALLA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI TRASFERIMENTO ALL'ENEL ALLA CONSEGNA DEI BENI ALL'AMMINISTRATORE PROVVISORIO DI QUESTO ENTE - ATTRIBUZIONE TEMPORANEA AL TITOLARE DELL'IMPRESA TRASFERITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1978-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390042-01

RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE - RESPONSABILITA CIVILE DELLE IMPRESE ELETTRICHE NAZIONALIZZATE - POTERI DI DIREZIONE EFFETTIVA DEL PERSONALE ADDETTO ALLA CUSTODIA ED ALLA GESTIONE DELLE IMPRESE - NEL PERIODO INTERCORRENTE DALLA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI TRASFERIMENTO ALL'ENEL ALLA CONSEGNA DEI BENI ALL'AMMINISTRATORE PROVVISORIO DI QUESTO ENTE - ATTRIBUZIONE TEMPORANEA AL TITOLARE DELL'IMPRESA TRASFERITA - LIMITI.*

Agli effetti della responsabilita civile delle imprese elettriche nazionalizzate per fatti illeciti dei dipendenti (art 2049 cod civ), sebbene il decreto di trasferimento dell'impresa nazionalizzata comporti la successione dell'ENEL nella titolarita dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'impresa trasferita, i poteri di direzione effettiva del personale impegnato per l'adempimento delle mansioni inerenti alla custodia e alla gestione, nei limiti dell'ordinaria amministrazione, delle imprese nazionalizzate, di cui all'art 2 del DPR 4 febbraio 1963, n 36, sono temporaneamente demandati al titolare dell'impresa trasferita, la quale non puo far fronte a tali mansioni nel relativo periodo, che intercorre tra la data di pubblicazione del decreto di trasferimento (art 13 della legge n 1643 del 1962) e la data di consegna dei beni allo amministratore provvisorio nominato dall'ENEL e di ricognizione dei rapporti giuridici trasferiti, se non utilizzando la struttura organizzativa esistente, salvo che non resti accertato, in punto di fatto, che i rapporti tra l'ENEL e l'impresa trasferita si siano svolti in maniera diversa, nel senso che, nel periodo considerato, l'amministratore provvisorio o l'ENEL stesso - attraverso i suoi organi centrali, se ed in quanto funzionanti - abbiano in concreto esercitato, direttamente e pienamente, il potere di direzione sul personale dell'impresa trasferita.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 2086 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2094, Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 13 CORTE COST., DPR 04/02/1963 num. 36 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)