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Sez. 2, Sentenza n. 929 del 09/05/1967 (Rv. 327156 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - GIUDIZIO DAVANTI AL PRETORE - DOMANDA DI VALORE DETERMINATO E DOMANDA RELATIVA A SOMMA DI DENARO SENZA INDICAZIONE DELL'AMMONTARE - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N 571 DEL 1966 - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1967-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327156-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - GIUDIZIO DAVANTI AL PRETORE - DOMANDA DI VALORE DETERMINATO E DOMANDA RELATIVA A SOMMA DI DENARO SENZA INDICAZIONE DELL'AMMONTARE - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N 571 DEL 1966 - EFFETTI.*

Nel procedimento davanti al pretore, qualora oltre ad una domanda di valore determinato sia stata proposta altra domanda, relativa a somma di denaro, senza indicazione dell'ammontare, quest'ultima domanda si presume formulata per il limite massimo della Competenza del pretore vigente alla data dell'atto introduttivo della lite. Pertanto, la domanda proposta, senza indicazione di ammontare, anteriormente all'entrata in vigore della legge 25 luglio 1966, n 571, si presume fatta per il valore di lire duecentocinquantamila, e, qualora per effetto del cumulo con la domanda di valore determinato, il valore dell'intera causa non ecceda il nuovo limite di lire settecentocinquantamila, l'adito pretore, sebbene originariamente incompetente, diviene competente per valore per effetto dello ius superveniens.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Legge 25/07/1966 num. 571 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)