Sez. L, Sentenza n. 1252 del 05/02/1992 (Rv. 475595 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - In genere | Cessazione dell'attività aziendale - Comunicazione all'INAIL da parte del datore di lavoro - Pagamento anticipato e per l'intero anno dell'importo dei premi dall'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali - Obbligo del datore di lavoro - Insussistenza - Denunzia della cessazione dell'attività aziendale effettuate in ritardo - Diritti dell'ente assicuratore.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - In genere
Il datore di lavoro che abbia comunicato all'INAIL la cessazione dell'attività aziendale non è tenuto a pagare anticipatamente e per l'intero anno l'importo dei premi dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali stabiliti con criterio presuntivo ai sensi dell'art. 28 del d.P.R. n. 1124 del 1965, spettando all'ente assicuratore, nell'ipotesi in cui la denunzia della suddetta cessazione sia stata compiuta in ritardo, solo il pagamento delle somme dovute a titolo di premi, interessi e sanzioni aggiuntive per il periodo intercorrente tra la data di inizio del premio relativo all'anno in questione e la data effettiva di cessazione dell'impresa.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 28 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)