Sez. 1, Sentenza n. 1989 del 11/03/1996 (Rv. 496275 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Costituzione dell'intimato -Avvocato munito di procura generale - Inidoneità - Partecipazione alla discussione orale - Ammissibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
Ai fini della costituzione dell'intimato nel giudizio di cassazione è necessario che l'avvocato sia munito di procura speciale, ai sensi dell'art. 370 cod. proc. civ., che richiama il precedente art. 365. Pertanto, l'avvocato dell'intimato che sia munito di procura generale non può partecipare nemmeno alla discussione orale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)