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Sez. 1 - , Sentenza n. 21750 del 27/10/2016 (Rv. 642634 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI | Mancanza di esposizione sommaria dei fatti di causa - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642634-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI

L'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., nel prescrivere che il ricorso per cassazione deve essere corredato dall'esposizione "sommaria" dei fatti di causa, implica che la stessa deve contenere il necessario e non il superfluo, sicché è inammissibile il ricorso con il quale il ricorrente, senza una sintesi riassuntiva finale, si limiti a trascrivere il testo integrale di tutti gli atti di causa, rendendo particolarmente complessa l'individuazione della materia del contendere e contravvenendo lo scopo della disposizione, la cui finalità è agevolare la comprensione della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di censura. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso che conteneva la trascrizione integrale di tutti gli atti di parte e dei provvedimenti del giudice, nonché, nello svolgimento del processo, la pedissequa indicazione delle attività processuali espletate in ciascuna udienza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)