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Sez. L, Sentenza n. 17698 del 06/08/2014 (Rv. 631985 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE | Doveri processuali del ricorrente - Onere della chiarezza e della sintesi espositiva - Mancato rispetto - Possibili conseguenze - Declaratoria di inammissibilità del ricorso - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631985-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE

Il mancato rispetto del dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva espone il ricorrente per cassazione al rischio di una declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione, in quanto esso collide con l'obiettivo di attribuire maggiore rilevanza allo scopo del processo, tendente ad una decisione di merito, al duplice fine di assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., nell'ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all'art. 111, comma secondo, Cost. e in coerenza con l'art. 6 CEDU, nonché di evitare di gravare sia lo Stato che le parti di oneri processuali superflui.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111 com. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)