Sez. 4, Sentenza n. 3818 del 12/12/1983 Ud. (dep. 28/04/1984) Rv. 163864 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - REATO COLPOSO - APPELLO DEL P.M. AVVERSO LA SENTENZA ASSOLUTORIA DI PRIMO GRADO - INDAGINE DEL GIUDICE D'APPELLO SUL CONCORSO DI COLPA - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO PER AMNISTIA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - REATO COLPOSO - APPELLO DEL P.M. AVVERSO LA SENTENZA ASSOLUTORIA DI PRIMO GRADO - INDAGINE DEL GIUDICE D'APPELLO SUL CONCORSO DI COLPA - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO PER AMNISTIA.*
In tema di reati colposi è inibita al giudice d'appello ogni indagine sul concorso di colpa quando, decidendo sull'impugnazione del P.m. avverso una pronuncia assolutoria di primo grado, non emetta sentenza di condanna dell'imputato ma di proscioglimento per amnistia. Invero, la declaratoria di Estinzione del reato definisce l'aspetto penalistico del procedimento, lasciando impregiudicate le questioni relative agli interessi civili, in ordine alle quali rimane alle parti la più ampia difesa in Sede civile, non esclusa la facoltà di introdurre il tema della esistenza o meno della graduazione del concorso di colpa. (V mass n 118803).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., DPR 04/08/1978 num. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)