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Sez. 4, Sentenza n. 738 del 06/03/1971 Ud. (dep. 12/07/1971) Rv. 118803 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REATO COLPOSO - APPELLO DEL PM AVVERSO SENTENZA DI ASSOLUZIONE - EFFETTO DEVOLUTIVO - LIMITI - APPLICAZIONE IN TEMA DI CONCORSO DI COLPA.*
Stato
decisa il 1971-03-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/118803-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REATO COLPOSO - APPELLO DEL PM AVVERSO SENTENZA DI ASSOLUZIONE - EFFETTO DEVOLUTIVO - LIMITI - APPLICAZIONE IN TEMA DI CONCORSO DI COLPA.*

In tema di reati colposi l'appello del pubblico ministero contro la sentenza di proscioglimento attribuisce al giudice il potere-dovere di riesaminare il fatto-reato nella sua interezza, senza incontrare altro limite che quello segnato dalla contestazione originaria. Costituisce, quindi, oggetto di cognizione del giudice di appello ogni elemento influente nell'accertamento della responsabilita dell'imputato e all'adeguamento della sanzione al fatto concreto qualora, in accoglimento del gravame, pronunci condanna. Consegue che per l'effetto completamente devolutivo dell'appello del pubblico ministero, in tema di reato colposo l'indagine del giudice di secondo grado deve dunque estendersi, indipendentemente dalla domanda dell'imputato, al comportamento della persona offesa e al suo eventuale concorso di colpa al fine della Determinazione della pena in base al criterio dettato dall'art 133 n 3 cod pen.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 515

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)