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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 12 del 1983

Decisione
decisa il 1983-01-12, depositata il 1983-01-24
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:12
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14595

  • Pensioni di guerra
  • Pensioni indirette
  • Aventi diritto
  • Fratelli e sorelle naturali del militare o civile defunto
  • Esclusione
  • Rilevanza della questione affermata senza riferimento alla fattispecie concreta
  • Inammissibilità.
Leggi la massima
È inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost., degli artt. 71 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e 64 della legge 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui non attribuiscono la pensione indiretta di guerra ai fratelli e sorelle naturali del militare o civile scomparso per causa di guerra, in quanto il giudice remittente ha solo affermato apoditticamente la rilevanza della questione, senza il minimo riferimento alla concreta fattispecie. - S. nn. 108, 109, 158 e 188/82 e o. n. 203/82.

Norme impugnate

  • art. 71 legge 10 agosto 1950, n. 648
  • art. 64 legge 18 marzo 1968, n. 313

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 71 della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Regolamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) e dell'art. 64 della legge 18 marzo 1968 n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1977 dalla Corte dei conti, sez. V giurisdizionale, nel ricorso proposto da Pisano Elena, iscritta al n. 134 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 121 del 3 maggio 1978. Udito nella camera di consiglio del 22 dicembre 1982 il Giudice relatore Francesco Saja.
punto 1
Rilevato che la Corte dei conti, Sez. V giurisdizionale, con ordinanza del 6 giugno 1977, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 71 l.10 agosto 1950 n. 648 (Regolamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) e 64 l.18 marzo 1968 n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost. in quanto non attribuiscono la pensione indiretta di guerra ai fratelli e sorelle naturali del militare o civile scomparso per causa di guerra, costituendo così un'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei fratelli e sorelle naturali dei dipendenti civili o militari dello Stato, ai quali l'art. 84 d.P.R 29 dicembre 1973 n. 1092 attribuisce la pensione di riversibilità.
punto 2
Considerato che nell'ordinanza di rimessione la rilevanza della questione è affermata in modo apodittico, senza il minimo riferimento alla concreta fattispecie, e, quindi, agli effettivi termini di specifica operatività della norma impugnata; ciò che, in armonia con la giurisprudenza di questa Corte (sentenze 10 giugno 1982 nn. 108 e 109, 29 luglio 1982 n. 158, 17 novembre 1982 n. 188, ordinanza 24 novembre 1982 n. 203), comporta l'inammissibilità della questione stessa.
punto 3
Visto l'art. 23 l.11 marzo 1953 n. 87.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 71 l. 10 agosto 1950 n. 648 e 64 l. 18 marzo 1968 n. 313, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost. dalla Corte dei conti, Sez. V giurisdizionale, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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