Sez. 4, Sentenza n. 8860 del 19/01/2011 Ud. (dep. 07/03/2011) Rv. 249812 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Reato di cui all'art. 68 d.P.R. n. 309 del 1990 - Depenalizzazione - Limiti.
STUPEFACENTI - IN GENERE
L'art. 10, comma primo, l. n. 38 del 2010 ha lasciato inalterata la natura di illecito penale delle condotte afferenti alla tenuta dei registri di entrata e di uscita di sostanze e preparazioni medicinali di natura stupefacente o psicotropa, di carico e di scarico e di lavorazione, nonché all'obbligo di trasmissione dei dati e di denunzia di cui agli artt. da 60 a 67 d.P.R. n. 309 del 1990, punibili con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, avendo depenalizzato unicamente, attraverso la previsione di cui alla lettera r) del predetto comma, le violazioni della normativa regolamentare, inerenti all'obbligo di tenere i registri secondo le indicate prescrizioni formali, conformemente a quanto ora indicato dai predisposti modelli ministeriali.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 68, Legge 15/03/2010 num. 38 art. 10 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)