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Sez. 4, Sentenza n. 49097 del 07/11/2013 Ud. (dep. 06/12/2013) Rv. 257654 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Registro di entrata e uscita - Modifiche apportate dalla L. n. 38 del 2010 - Depenalizzazione della fattispecie di cui all'art. 68 d.P.R. 309 del 1990 - Limiti - Indicazione.
Stato
decisa il 2013-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257654-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In materia di custodia di sostanze stupefacenti, a seguito della modifica introdotta dall'art. 10, comma primo, lett. r), L. 15 marzo 2010, n. 38 - che ha aggiunto all'art. 68 d.P.R. n. 309/1990 il nuovo comma 1-"bis", secondo cui "qualora le irregolarità riscontrate siano relative a violazioni della normativa regolamentare sulla tenuta dei registri di cui al comma primo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.500" - la depenalizzazione del reato di irregolare tenuta del registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti deve intendersi limitata al contesto formale della registrazione, ossia alle sole violazioni della normativa regolamentare sulla tenuta dei registri, senza incidere sui fatti riguardanti il contenuto dichiarativo dei registri, ed in particolare i dati relativi alla non corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 68, Legge 15/03/2010 num. 38 art. 10 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)