Sez. 5, Sentenza n. 3704 del 12/02/1999 Ud. (dep. 12/02/1999) Rv. 213027 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE | Struttura del reato nella nuova formulazione "ex lege" 16 luglio 1997, n.234 - Violazione di legge - Primario di un ospedale - Obbligo di assicurare sempre l'interesse della pubblica amministrazione e di rispettare nei rapporti con i colleghi l'obbligo di collaborazione previsto dall'art. 13 dello statuto degli impiegati civili dello Stato - Comportamenti di vessazione ed emarginazione dei medici del reparto che non assecondano le proprie scelte volte a dirottare pazienti dall'ospedale ad una clinica privata - Sussistenza del reato.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE
Il primario di un ospedale è tenuto, quale pubblico dipendente, a prestare la sua opera in conformità delle leggi ed in modo da assicurare sempre l'interesse della pubblica amministrazione, in particolare ispirandosi nei rapporti con i colleghi, ai sensi dell'art. 13 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, al principio di una assidua e solerte collaborazione; pertanto sussiste il reato di abuso di ufficio con violazione di legge, secondo la nuova formulazione dell'art. 323 cod. pen., allorché il medesimo ponga in essere comportamenti di vessazione ed emarginazione dei medici del reparto che non assecondano le proprie scelte volte a dirottare pazienti dall'ospedale ad una clinica privata.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 323 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)