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Sez. 6, Sentenza n. 38546 del 05/06/2018 Ud. (dep. 13/08/2018) Rv. 273794 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO | Violazione dei doveri funzionali indicati dall'art. 13, d.P.R. n. 3 del 1957 - Configurabilità del reato - Sufficienza - Applicabilità della norma ai docenti universitari - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-06-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273794-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO

In tema di abuso di ufficio, il requisito della violazione di legge può essere integrato anche dalla inosservanza dei doveri funzionali del pubblico dipendente che traggono fondamento dall'art. 13 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, norma ancora in vigore con riguardo ai docenti universitari, per i quali la contrattazione collettiva non ha mai disciplinato diversamente il rapporto di impiego. (Fattispecie relativa a docenti universitari accusati del reato di cui all'art. 323 cod. pen. per aver favorito illecitamente alcuni candidati, preventivamente individuati, nell'assegnazione di borse di studio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., Legge 10/01/1957 num. 3 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)