diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 2696 del 21/08/1972 (Rv. 360334 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - ANNULLAMENTO - EFFETTI - LIMITI SOGGETTIVI.*
Stato
decisa il 1972-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360334-01

ATTI AMMINISTRATIVI - ANNULLAMENTO - EFFETTI - LIMITI SOGGETTIVI.*

In tema di annullamento di Atti amministrativi, la natura giurisdizionale delle decisioni emesse a seguito di ricorsi contro i suindicati Atti importa che tali decisioni non possono pregiudicare - per l'essenza stessa della funzione con esse esplicata - se non chi sia parte del giudizio. Parti estranee al giudizio amministrativo vanno considerate non soltanto i soggetti che non siano stati presenti nella causa, ma anche coloro che, chiamati in causa, non siano titolari di interessi contrastanti con quelli dei ricorrenti. L'enunciato principio della limitata efficacia soggettiva del giudicato non trova pero applicazione nella ipotesi in cui il vizio, da cui deriva l'invalidita, inerisce all'intero atto amministrativo, indivisibilmente; ma il principio stesso va riaffermato tutte le volte in cui il vizio concerne alcuni soltanto dei soggetti interessati. (nella specie il principio della divisibilita del contenuto dell'atto amministrativo e della conseguente ininfluenza nei confronti degli altri, del vizio che afferisce soltanto a taluno dei soggetti cui l'atto stesso e rivolto, e stato ritenuto applicabile nel procedimento e nel provvedimento relativi ad esami di idoneita per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. E stato affermato, conseguentemente, che la dichiarazione di idoneita di un candidato, non viziata e comunque non impugnata, e indipendente dalla dichiarazione di inidoneita di altro candidato, che sia invece oggetto di impugnazione; cosi come l'impugnazione della dichiarazione di idoneita di un candidato non giova ad altri candidati, la cui inidoneita non sia stata impugnata).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)