Sez. 3, Sentenza n. 2727 del 14/10/1963 (Rv. 264212 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - ESPRESSA - TACITA- ANTERIORITA ALLA PROPOSIZIONE DEL GRAVAME - SUCCESSIVA RINUNZIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - ESPRESSA - TACITA- ANTERIORITA ALLA PROPOSIZIONE DEL GRAVAME - SUCCESSIVA RINUNZIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO.*
L'acquiescenza alla sentenza di primo grado e configurabile solo come comportamento anteriore alla proposizione dell'impugnazione in quanto manifestazione (espressa o tacita) della volonta di non proporlĂ qualora, invece, l'impugnazione sia stata proposta non puo che farsi questione di rinuncia al gravame, la quale non e operante se non e espressa nelle forme di legge e, sulle stesse forme, accettata dall'altra parte. (Conf 2404'60).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)