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Sez. U, Sentenza n. 763 del 12/11/1999 (Rv. 531039 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - IN GENERE | Anteriorità alla proposizione del gravame - Necessità - Pendenza dell'impugnazione - Attività rilevante per la caducazione della stessa - Rinuncia nelle forme di legge ed accettata - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531039-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - IN GENERE

L'acquiescenza alla sentenza di primo grado è configurabile solo come comportamento anteriore alla proposizione dell'impugnazione, in quanto manifestazione di una volontà contraria alla caducazione della sentenza; essa perciò non può essere manifestata dopo avere impugnato quest'ultima, rimanendo in tal caso possibile solo la rinuncia al gravame, non efficace se non espressa nelle forme di legge e non accettata. (Nella specie la parte in cui favore era stata pronunciata una sentenza di condanna generica, durante la pendenza del giudizio di appello aveva chiesto ed ottenuto sulla base della stessa la conseguente quantificazione del credito mediante decreto ingiuntivo; lo stesso soggetto ha inteso poi far valere come acquiescenza alla indicata sentenza la circostanza che la controparte nell'opposizione a tale decreto avesse proposto contestazioni relative solo al "quantum").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)