Sez. 2 - , Sentenza n. 23324 del 18/09/2019 (Rv. 655251 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | Sentenza d’appello - Dichiarazione di nullità per difetto di contraddittorio - Poteri del giudice di rinvio - Riesame del merito della causa - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE
Ove la corte di cassazione cassi con rinvio la sentenza di merito per mancata integrità del contraddittorio, dichiarando la nullità del procedimento e della sentenza, il giudice di rinvio, integrato il contraddittorio nei confronti della parte o delle parti pretermesse, è investito del potere - dovere di riesaminare la causa nel merito, nell'ambito di un giudizio nel quale le parti sono libere di svolgere tutte le difese e le argomentazioni ritenute adeguate nei limiti delle impugnazioni proposte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)