Sez. 1, Sentenza n. 15787 del 14/12/2000 (Rv. 542641 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - IN GENERE | Cassazione con rinvio di sentenza priva della sottoscrizione del giudice - Giudice del rinvio - Poteri - Mera rinnovazione della motivazione della sentenza cassata - Ammissibilità - Esclusione - Riesame del merito della causa - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - IN GENERE
Nel caso in cui una sentenza emessa in grado d'appello venga cassata con rinvio per "error in procedendo" consistito nell'omessa sottoscrizione della sentenza da parte di uno dei giudici, rispetto al quale non sussista una causa d'impedimento, il giudice del rinvio non può limitarsi ad una rinnovazione della motivazione sulla base della sentenza cassata, ma è investito del potere-dovere di riesaminare il merito della causa, nell'ambito del giudizio nel quale le parti, salvi i limiti dell'impugnazione a suo tempo proposta, sono libere di svolgere tutte le difese e le argomentazioni ritenute adeguate.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)