Sez. L, Sentenza n. 673 del 24/01/1983 (Rv. 425413 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IN GENERE - PROCEDIMENTO - DOMANDA DEL LAVORATORE, EX ART. 13 LEGGE N. 1338 DEL 1962, CONTRO L'EX DATORE DI LAVORO ED IN CONTRADDITTORIO CON L'INPS PER I CONTRIBUTI ASSICURATIVI EMESSI E PRESCRITTI - DOMANDA DIRETTA ALLA CONDANNA DEL DATORE AL PAGAMENTO DI UNA RENDITA VITALIZIA ED ALLA CONDANNA DELL'INPS ALLA CORRESPONSIONE DELLA MAGGIORAZIONE DI PENSIONE - CONTROVERSIA PREVIDENZIALE - CONSEGUENZE - COMPETENZA TERRITORIALE - CRITERI EX ART. 444 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IN GENERE - PROCEDIMENTO - DOMANDA DEL LAVORATORE, EX ART. 13 LEGGE N. 1338 DEL 1962, CONTRO L'EX DATORE DI LAVORO ED IN CONTRADDITTORIO CON L'INPS PER I CONTRIBUTI ASSICURATIVI EMESSI E PRESCRITTI - DOMANDA DIRETTA ALLA CONDANNA DEL DATORE AL PAGAMENTO DI UNA RENDITA VITALIZIA ED ALLA CONDANNA DELL'INPS ALLA CORRESPONSIONE DELLA MAGGIORAZIONE DI PENSIONE - CONTROVERSIA PREVIDENZIALE - CONSEGUENZE - COMPETENZA TERRITORIALE - CRITERI EX ART. 444 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*
La domanda proposta ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338 del 1962 dal lavoratore contro l'ex datore di lavoro, ed in contraddittorio con l'INPS, per i contributi assicurativi omessi e prescritti - essendo diretta alla condanna dell'ex-datore di lavoro al pagamento occorrente alla Costituzione a favore del lavoratore, sulla base dei conteggi dell'istituto assicuratore, di una rendita vitalizia pari alla differenza tra la pensione di cui il lavoratore stesso avrebbe fruito nel caso di regolare versamento dei contributi e la pensione in effetti goduta, nonché alla condanna dell'INPS alla corresponsione al lavoratore della maggiorazione di pensione pari a detta differenza - introduce una controversia (estranea alla fattispecie risarcitoria ex art. 2116, secondo comma, cod. civ.) che attiene, sia nei rapporti verso l'ex-datore di lavoro che in quelli verso l'INPS (avente veste di parte necessaria), all'applicazione della legislazione in tema di previdenza ed assistenza obbligatoria e che pertanto, dovendo qualificarsi controversia previdenziale, e non controversia individuale di lavoro (come quella fondata sull'art. 2116, secondo comma citato), è soggetta, ai fini della Determinazione della Competenza territoriale, ai criteri dell'art. 444 cod. proc. civ., e non già del precedente art. 413. (V 2474/80, mass n 406206; (V 503/79, mass n 396619; (V 1052/77, mass n 384687).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)