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Sez. 1, Sentenza n. 4431 del 05/11/1982 Ud. (dep. 18/05/1983) Rv. 158999 - 01

FONTI DEL DIRITTO - REGOLAMENTI - DI ESECUZIONE - FONTI MEDIATE DI NORME PENALI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-11-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158999-01

FONTI DEL DIRITTO - REGOLAMENTI - DI ESECUZIONE - FONTI MEDIATE DI NORME PENALI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

In tanto la disposizione di un regolamento di esecuzione - cioè di un atto normativo del potere esecutivo, che presuppone una legge (o altro atto normativo avente tale forza) precedente alla quale si ricollega e della quale detta le norme particolari concernenti la sua esecuzione - può costituire fonte, mediata, di norme penali (ovviamente per quel che concerne esclusivamente la Determinazione degli elementi del fatto incriminato), in quanto la legge stessa - mediante una norma "delegatrice" (detta anche "autorizzatrice") che costituisce l'esclusiva fonte della norma penale - abbia conferito, in Forma espressa e specifica, al governo la delegazione della potestà regolamentare in quella determinata materia, stabilendo essa stessa direttamente la misura della sanzione o prefiggendo il massimo di pena con cui il potere esecutivo potrà sanzionare i precetti così determinati. (V mass n 115530; (V mass n 107434; (V mass n 101895).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 77, Cod. Pen. art. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 3, Legge 31/01/1926 num. 100 art. 1 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)